STATUTO M.I.A. Community
STATUTO M.I.A. Community TITOLO I Denominazione - sede - durata - scopi dell'associazione
Articolo 1
- Denominazione e durata È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE M.I.A. Community " che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e confessionale. L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato alla decorrenza dei termini previsti dall'articolo 104, comma 2, del Codice del terzo settore e all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2
- Sede L'Associazione ha sede in città Rivarolo del Re ed Uniti , Strada Ronchi 1 CAP 26036 Provincia Cremona L'Associazione opera nel territorio provinciale / regionale / nazionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Articolo 3
– Statuto L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Organo di amministrazione propone l'eventuale "Regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.
Articolo 4
– Finalità e attività di interesse generale L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettera e) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 edell'art.31 del D lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva sopra citata, c.d. RED II. Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività: · produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi; · organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti; · accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS), attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione. Fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili. L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dall'assemblea degli associati. L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria. Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader. L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.
TITOLO II Associati
Articolo 5
- Associati Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche e i soggetti di diritto o Enti che ai sensi di legge ne possono essere soci. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale. Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica di bassa tensione. Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, privilegiando quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati. L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita. È facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione, tramite donazioni o acquisti di quote tramite supporti informatici Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve: · presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide l'organo di amministrazione, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione; · avere i requisiti di cui all'art. 31, DLgs, n. 199/2021 e della delibera 727/2022 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), ovvero di cui alle future norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per essere membri della comunità energetica; · dichiarare di accettare le norme dello statuto. La valutazione dell'organo di amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile. Il numero dei Soci è illimitato. Sulla domanda di ammissione l'organo di amministrazione decide entro 30 giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato entro 60 giorni motivandola, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che eventualmente delibera sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.
Articolo 6
– Diritti e doveri degli associati Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018. Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica. Tutti gli associati hanno diritto a: · partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; I Soci dell'Associazione hanno il dovere di: · rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; · versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione. Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dall'organo di amministrazione. Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera 727/2022 di ARERA e del D. Mase 24.01.2024. Gli associati nominano la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dall'art. 32 del DLgs. n.199/2021.
Articolo 7
- Recesso, decadenza ed esclusione degli associati Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevedere, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati. Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione all'Organo di amministrazione con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione. Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'associazione deliberi diversamente. È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 4 del presente Statuto. Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso. L'esclusione può essere dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato: · danneggi moralmente o materialmente l'Associazione; · non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi. L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta (30) giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione. L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
TITOLO III Organi associativi
Articolo 8
- Organi associativi Sono organi dell'Associazione: · il Presidente; · il Segretario, ove nominato; · il Tesoriere, ove nominato. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.
Articolo 9
- Assemblea L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima. L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre: · approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; · delibera sull'eventuale quota associativa; · delibera anche mediante appositi regolamenti sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 199/2021 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 24.01.2024 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 727/2022), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 3727/2021 di ARERA; · delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 199/2021 e dal DM 124.01.2024 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità; · nomina la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette; · nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione, ed eventualmente, il Segretario; nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore; · approva entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale; · delibera sulla responsabilità degli organi sociali; · delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; · approva eventuali regolamenti; · delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione; · delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'organo di amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato; · delibera sull'esclusione degli associati; · ratifica eventuali cooptazioni nell'Organo di amministrazione; · delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto. L'Assemblea è convocata dall'Organo di amministrazione, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri dell'organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano dell'Organo di amministrazione. L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8(otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a libro soci da almeno 3 mesi al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli Associati. Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Articolo 10
– Organo di Amministrazione – Tesoriere L'Organo di amministrazione è composto da tre membri, eletti dall'assemblea degli associati. L'organo di amministrazione dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili. I membri dell'Organo di amministrazione vengono eletti dall'assemblea degli associati. La maggioranza degli amministratori è scelta fra gli associati persone fisiche ovvero indicati dagli enti giuridici associati. Chiunque intenda candidarsi alla carica di membro dell'Organo di amministrazione dovrà darne comunicazione all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data dell'assemblea. Tutti i membri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione. In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, l'Organo provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I componenti dell'Organo di Amministrazione che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, sono considerati dimissionari. Sono ineleggibili nell'Organo di amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza. All'Organo di amministrazione spetta di: · curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; · redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati; · convocare l'Assemblea degli associati; · redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale; · nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente; · deliberare sulle domande di nuove adesioni; · deliberare circa l'esclusione degli associati; · provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; · sottoporre all'assemblea proposte e mozioni; · consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate; · conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti; · promuovere e organizzare gli eventi associativi; L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Organo di amministrazione tra i suoi componenti. L'Organo di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo. L'Organo di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. L'Organo di Amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto. I verbali di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione dell'Organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 7 del presente Statuto. L'Organo di Amministrazione può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere: - monitora i proventi derivanti dalle attività associative; - redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo; - monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.
Articolo 11
- Presidente Il Presidente ha il compito di presiedere l'Organo di Amministrazione, nonché l'assemblea degli associati, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dall'Organo di Amministrazione. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.
Articolo 12
- Vicepresidente In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente più anziano.
Articolo 13
- Segretario L'Organo di Amministrazione può eleggere un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile. Il Segretario: · organizza le riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea; · redige i verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea; · svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente; · ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni dell'Organo di Amministrazione.
Articolo 14
- Organo di Controllo Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione.
Articolo 15
- Revisione legale dei conti Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. TITOLO IV Patrimonio sociale
Articolo 16
- Patrimonio dell'Associazione Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 17. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci, eventualmente anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.
Articolo 17
- Risorse Economiche L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da: a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 8 del D.lgs. n. 199/2021, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili ai sensi dell'art.8 del D.lgs. n. 199/2021 e DM 124.01.2024 con il pagamento degli incentivi; b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati senza interessi; c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi; g) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 199/2021, ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 incassati dalla Comunità; h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale. L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali. L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'associazione per il pagamento delle bollette degli associati. Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma (i) di pagamento delle bollette degli associati clienti finali o (ii) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 199/2021 ovvero degli incentivi di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 199/2021 dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione . Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett. a).
Articolo 18
- Bilancio d'esercizio e scritture contabili L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro centocinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando sarà istituito, a cura dall'Organo di amministrazione. Ricorrendo le condizioni di Legge, l'Organo di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sempre allorquando sarà istituito, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'Organo di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.
Articolo 19
- Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Ente del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. TITOLO V scioglimento e liquidazione
Articolo 20
- Liquidazione e Devoluzione del patrimonio L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Organo di amministrazione su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. TITOLO VI Disposizioni generali
Articolo 21
– Libri sociali L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono. Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato richiedente.
Articolo 22
– Rapporti con gli Enti Pubblici Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.
Articolo 23
- Personale retribuito L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale. I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.
Articolo 24
- Disposizioni finali Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.
Articolo 25
– Norma transitoria Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.